INTERROGAZIONE n. 161 del 31/03/2016
In relazione a "Aumento fenomeno 'residenze fittizie' nei Comuni rivieraschi dell'alto Tirreno cosentino"

Al Presidente della Giunta regionale -

Premesso che:
la residenza si definisce come il luogo nel quale la persona ha la sua abituale dimora, è dichiarata presso l'ufficio anagrafico del Comune in cui si intende risiedere ed è una situazione di fatto, alla quale si ricollegano una serie di effetti che regolamentano la relazione che ogni persona intrattiene con il proprio territorio (codice civile, artt. 43,44,46);
il Ministero dell'Interno, mediante il parere del 13 novembre 2003, ha chiarito che l'iscrizione anagrafica è condizionata dalla verifica di corrispondenza fra quanto dichiarato dal cittadino e l'effettiva, abituale presenza dello stesso sul territorio del Comune;
per come denunciato dagli organi di stampa e dall'ANCI, si è registrato, negli ultimi anni, un aumento del fenomeno delle "residenze fittizie", largamente diffuso nei Comuni rivieraschi dell'alto Tirreno cosentino, dove molti proprietari di seconde case trasferiscono la propria residenza, dichiarando quale abitazione principale la casa abitata solo d'estate, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le prime case, nonché di agevolazioni tariffarie e di altro tipo;
nel Comune di San Nicola Arcella (Cosenza), in soli sette anni, secondo i dati Istat, la popolazione residente è passata da 1588 abitanti (nel 2008) a 1934 abitanti (nel 2015), con un incremento del 22% cui non corrisponde una reale presenza, in quanto circa il 20% della popolazione risiederebbe effettivamente nel Comune soltanto nei mesi estivi;
oltre ai mancati introiti tributari per i Comuni interessati, il fenomeno implica evidenti ripercussioni a livello regionale, in particolare nel settore della sanità, laddove appaiono sfalsati i rimborsi che le Regioni ricevono sulla base del numero dei cittadini residenti;
il Sevizio sanitario pubblico garantisce l'assistenza sanitaria ai cittadini iscritti presso le ASL del proprio luogo di residenza e il finanziamento dei Servizi Sanitari regionali (SSR) è basato sul modello di allocazione territoriale delle risorse, con l'attribuzione di quote pro-capite per ciascun cittadino residente e con il finanziamento delle strutture erogatrici con corrispettivi unitari per ciascuna prestazione;
come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. III, 1° febbraio 2012, n. 495), l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei non residenti non può considerarsi irrilevante sotto il profilo economico di una Regione;
qualora si tratti di "residenti fittizi" extra-regionali, le prestazioni sanitarie di cui usufruiscono per la maggior parte dell'anno nel luogo di effettiva dimora, si tramutano, per la Regione Calabria, in un aggravio delle spese inerenti i già onerosi rimborsi per la c.d. "mobilità passiva";
Per sapere:
quali provvedimenti si intendono adottare, nel rispetto delle norme vigenti, per individuare, anche mediante opportuno coinvolgimento delle preposte autorità locali, una soluzione alla suddetta questione.

Allegato:

31/03/2016
D. BEVACQUA